Art. 142 
 
           Vigilanza della Regione sul Collegio regionale 
 
  1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri  di  sci  spetta
alla Giunta regionale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio  regionale
dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il  termine
perentorio del 30 settembre di ogni anno: 
    a) copia degli atti concernenti la  tenuta  dell'albo,  corredati
della relativa documentazione; 
    b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di  sanzioni
disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico. 
  3.  La  Giunta  regionale  approva  i   regolamenti   relativi   al
funzionamento del Collegio regionale. 
  4. La Giunta  regionale  delibera  lo  scioglimento  del  Consiglio
direttivo del Collegio regionale che non sia in grado  di  funzionare
regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal  caso,
le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate  a  un  commissario
straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che  deve  aver
luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.