Art. 143 Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 131; b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione europea che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'art. 135, comma 8. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'art. 139, comma 3. La sanzione e' raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00: a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 135, comma 3; b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'art. 139, commi 1 e 2. 4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.