Art. 143 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.000,00  a  euro
6.000,00: 
    a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci
senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 131; 
    b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione  europea
che esercita  temporaneamente  l'attivita'  senza  aver  ottenuto  il
preventivo nulla osta di cui all'art. 135, comma 8. 
  2. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00 a euro 1.500,00  il  maestro  di  sci  che  contravviene  alla
disposizione dell'art. 139,  comma  3.  La  sanzione  e'  raddoppiata
nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione  una  scuola  di
sci. 
  3. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 a euro 600,00: 
    a) il maestro di sci iscritto  ad  albo  regionale  che  esercita
temporaneamente l'attivita' senza aver provveduto a darne  preventiva
comunicazione ai sensi dell'art. 135, comma 3; 
    b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano  l'art.  139,
commi 1 e 2. 
  4. L'esercizio abusivo  di  scuole  di  sci,  comunque  denominate,
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a  euro
4.800,00. 
  5. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.