Art. 318 Commissione elettorale - Operazioni preliminari e apertura della votazione 1. La commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione. 2. Quando uno o entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti nel seggio. 3. La commissione esegue nell'ordine indicato le seguenti operazioni: a) constata l'integrita' del sigillo del plico contenente il bollo della sezione fornito dalla regione; b) timbra con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco elettorale di sezione; c) ripone nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede cosi' autenticate; d) sigilla l'urna vuota, sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate. 4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel piu' breve tempo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. 5. Il presidente della commissione dichiara quindi aperta la votazione.