Art. 318 
 
           Commissione elettorale - Operazioni preliminari 
                     e apertura della votazione 
 
  1. La commissione elettorale per il referendum  si  insedia  un'ora
prima dell'inizio della votazione. 
  2. Quando  uno  o  entrambi  gli  scrutatori  effettivi  non  siano
presenti e non si possa provvedere alla  loro  sostituzione  con  gli
scrutatori  supplenti,   il   presidente   chiama   in   sostituzione
alternativamente il piu' anziano e il piu' giovane tra  gli  elettori
presenti nel seggio. 
  3.  La  commissione  esegue  nell'ordine   indicato   le   seguenti
operazioni: 
    a) constata l'integrita' del  sigillo  del  plico  contenente  il
bollo della sezione fornito dalla regione; 
    b) timbra con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli
iscritti nell'elenco elettorale di sezione; 
    c) ripone nell'urna, sita a sinistra del  presidente,  le  schede
cosi' autenticate; 
    d) sigilla l'urna vuota, sita a destra del presidente,  lasciando
solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate. 
  4. Durante le operazioni di cui al presente  articolo,  che  devono
essere eseguite nel piu' breve tempo, nessuno puo' allontanarsi dalla
sala. 
  5. Il  presidente  della  commissione  dichiara  quindi  aperta  la
votazione.