Art. 332 
 
          Compiti della giunta regionale dopo la votazione 
 
  1. Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum
la giunta regionale trasmette al consiglio regionale: 
    a)  nel  caso  in  cui  l'esito   della   votazione   sia   stato
complessivamente  favorevole  alla  domanda   presentata   ai   sensi
dell'art. 301, il relativo disegno di legge; 
    b) nel  caso  in  cui  l'esito  della  votazione  non  sia  stato
complessivamente  favorevole  alla  domanda   presentata   ai   sensi
dell'art. 301, una proposta di deliberazione contenente la  reiezione
della domanda.