Art. 332 Compiti della giunta regionale dopo la votazione 1. Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale: a) nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'art. 301, il relativo disegno di legge; b) nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'art. 301, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.