Art. 97 Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attivita' produttive 1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' produttive, la Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. La giunta regionale, nello svolgimento dell'attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, puo' richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1. 3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attivita' di cui al presente articolo.