Art. 169.
Consistenza  della  dotazione  organica  del  personale con qualifica
                            dirigenziale
    1.  La giunta procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della  dotazione  organica  del personale con qualifica dirigenziale,
nonche'  alla  programmazione  dei  fabbisogni ai sensi dell'Art. 202
tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente.
    2.  La dotazione organica dei dirigenti regionali e' determinata,
tenendo  conto  del  numero  dei  dirigenti  necessari  per ricoprire
incarichi   di  direzione  di  strutture  organizzative  o  posizioni
individuali, nell'allegato C).
    3.  Le  variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono
approvate  con  legge  regionale, se a tali variazioni corrisponde un
aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della giunta negli
altri casi.