Art. 169. Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale 1. La giunta procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale, nonche' alla programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'Art. 202 tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente. 2. La dotazione organica dei dirigenti regionali e' determinata, tenendo conto del numero dei dirigenti necessari per ricoprire incarichi di direzione di strutture organizzative o posizioni individuali, nell'allegato C). 3. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della giunta negli altri casi.