Art. 170.
                        Istituzione del ruolo
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  15  della  legge  di  organizzazione e'
istituito il ruolo del personale dirigenziale della giunta.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo disciplinano le
modalita'   di   costituzione   e  tenuta  del  ruolo  del  personale
dirigenziale   e   le  modalita'  per  la  tenuta  della  banca  dati
informatica della dirigenza.
    3.  Il  ruolo  di  cui  al  comma 1 e' tenuto presso la direzione
regionale «Organizzazione e personale».
    4. Nel ruolo sono inseriti dirigenti regionali in servizio presso
le  strutture  organizzative  della  giunta  con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  ivi  compresi  quelli  comandati  presso  altre
amministrazioni  enti  e  organismi diversi e quelli in aspettativa o
fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
    5.  Non  sono  inseriti nel ruolo gli esterni all'amministrazione
regionale  assunti con contratto a tempo determinato e i dirigenti di
altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa.
    6.  Il  ruolo e' articolato in due fasce, ai fini del trattamento
economico  e  del  conferimento  degli  incarichi  di direzione delle
strutture organizzative, nell'ambito delle quali sono individuate due
distinte   sezioni   in  ragione  delle  specifiche  professionalita'
tecniche possedute dai dirigenti.
    7.  Nella  prima  fascia  sono  inseriti  in  ordine alfabetico i
dirigenti  regionali  che  abbiano  ricoperto, per un periodo pari ad
almeno cinque anni, anche non continuativi, incarichi di direzione di
dipartimento  e  di  direzione  regionale, senza essere incorsi nelle
misure  previste,  ai  sensi  della  vigente  normativa in materia di
responsabilita'  dei  dirigenti,  nei  casi  di  valutazione negativa
effettuata con i sistemi e le garanzie di cui all'Art. 185.
    8.  Nella  seconda  fascia  sono  inseriti in ordine alfabetico i
soggetti  reclutati  a  seguito  di  concorso  per  esami, secondo le
procedure  previste  dal presente regolamento, o dell'applicazione di
specifiche disposizioni legislative.