Art. 170. Istituzione del ruolo 1. Ai sensi dell'Art. 15 della legge di organizzazione e' istituito il ruolo del personale dirigenziale della giunta. 2. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo del personale dirigenziale e le modalita' per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza. 3. Il ruolo di cui al comma 1 e' tenuto presso la direzione regionale «Organizzazione e personale». 4. Nel ruolo sono inseriti dirigenti regionali in servizio presso le strutture organizzative della giunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni enti e organismi diversi e quelli in aspettativa o fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato e i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa. 6. Il ruolo e' articolato in due fasce, ai fini del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative, nell'ambito delle quali sono individuate due distinte sezioni in ragione delle specifiche professionalita' tecniche possedute dai dirigenti. 7. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti regionali che abbiano ricoperto, per un periodo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, incarichi di direzione di dipartimento e di direzione regionale, senza essere incorsi nelle misure previste, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilita' dei dirigenti, nei casi di valutazione negativa effettuata con i sistemi e le garanzie di cui all'Art. 185. 8. Nella seconda fascia sono inseriti in ordine alfabetico i soggetti reclutati a seguito di concorso per esami, secondo le procedure previste dal presente regolamento, o dell'applicazione di specifiche disposizioni legislative.