Art. 172. Criteri e modalita' per la tenuta del ruolo 1. Il ruolo e' tenuto secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonche' di pertinenza e non eccedenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nell'allegato I). Nella banca dati informatica sono altresi' inserite le ulteriori informazioni indicate nello stesso allegato I). 3. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo all'atto dell'iscrizione, ovvero presso le amministrazioni di provenienza, anche attraverso i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 4. Ai fini del costante aggiornamento dei dati, i dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile le informazioni che li riguardano. 5. I dati essenziali di cui all'allegato I) contenuti nel ruolo sono resi pubblici attraverso intranet e attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Gli ulteriori dati di cui all'allegato I) contenuti nella banca dati sono resi consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa. 6. Per i dirigenti non iscritti al ruolo l'acquisizione dei dati di cui al comma 2 e' necessaria ai fini della individuazione dei posti di funzione occupati. La comunicazione ditali dati non comporta, comunque, l'inserimento nel ruolo.