Art. 172.
             Criteri e modalita' per la tenuta del ruolo
    1.   Il  ruolo  e'  tenuto  secondo  principi  di  trasparenza  e
completezza  dei dati, nonche' di pertinenza e non eccedenza rispetto
a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito al trattamento
dei dati personali.
    2.  I  dati  essenziali  da  inserire  nel  ruolo  a  fianco  del
nominativo di ciascun dirigente sono elencati nell'allegato I). Nella
banca   dati   informatica   sono   altresi'  inserite  le  ulteriori
informazioni indicate nello stesso allegato I).
    3.  Le  informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo
all'atto   dell'iscrizione,   ovvero  presso  le  amministrazioni  di
provenienza,  anche  attraverso  i  collegamenti  della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
    4.  Ai  fini del costante aggiornamento dei dati, i dirigenti che
ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile
le informazioni che li riguardano.
    5.  I  dati essenziali di cui all'allegato I) contenuti nel ruolo
sono  resi pubblici attraverso intranet e attraverso la rete unitaria
delle   pubbliche   amministrazioni.   Gli   ulteriori  dati  di  cui
all'allegato  I)  contenuti  nella  banca dati sono resi consultabili
dalle   amministrazioni  pubbliche  interessate  al  conferimento  di
incarichi.  Coloro  che abbiano un interesse giuridicamente rilevante
possono  accedere  alla  consultazione,  nel rispetto delle norme sul
trattamento  dei  dati  personali  e  delle  norme  sull'accesso alla
documentazione amministrativa.
    6.  Per i dirigenti non iscritti al ruolo l'acquisizione dei dati
di  cui  al  comma  2  e' necessaria ai fini della individuazione dei
posti   di  funzione  occupati.  La  comunicazione  ditali  dati  non
comporta, comunque, l'inserimento nel ruolo.