Art. 174.
                        Inserimento nel ruolo
    1.   I   dirigenti   regionali  di  cui  all'Art.  170,  comma  4
confluiscono automaticamente nel ruolo alla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento  secondo le fasce di appartenenza previste
dalle disposizioni previgenti.
    2. Gli incarichi conferiti ai dirigenti sono annotati nel ruolo.
    3.  I  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  quali sia conferito un
incarico  di  direzione  regionale  restano  iscritti  nella medesima
fascia  e transitano nella prima non appena in possesso dei requisiti
di cui all'Art. 170, comma 7.
    4.   L'amministrazione  conferisce  gli  incarichi  ai  dirigenti
inseriti  nel  ruolo  nel  limite  della dotazione organica, distinta
nella prima e seconda fascia, di cui all'allegato C).