Art. 174. Inserimento nel ruolo 1. I dirigenti regionali di cui all'Art. 170, comma 4 confluiscono automaticamente nel ruolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le fasce di appartenenza previste dalle disposizioni previgenti. 2. Gli incarichi conferiti ai dirigenti sono annotati nel ruolo. 3. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico di direzione regionale restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima non appena in possesso dei requisiti di cui all'Art. 170, comma 7. 4. L'amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo nel limite della dotazione organica, distinta nella prima e seconda fascia, di cui all'allegato C).