Art. 175. Istituzione, criteri e modalita' di iscrizione di specifiche professionalita' in distinte sezioni 1. In attuazione dell'Art. 170, comma 6, sono istituite, nell'ambito delle rispettive fasce del ruolo, le distinte sezioni per l'inserimento dei dirigenti in possesso di specifiche professionalita' come di seguito individuate: agronomi, architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari, biologi, chimici, economisti, farmacisti, geologi, giuristi, informatici, ingegneri, medici, psicologi, statistici, veterinari. 2. Le distinte sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico-professionale del ruolo. L'inserimento dei dirigenti nelle medesime ha esclusivamente finalita' di certificazione delle professionalita' possedute. 3. Alle sezioni individuate al comma 1 sono iscritti i dirigenti di prima e di seconda fascia del ruolo sulla base dei diplomi di laurea e delle specializzazione possedute. 4. L'amministrazione regionale, nell'attribuzione degli incarichi previsti dall'Art. 162, fatta eccezione per gli incarichi di direzione regionale e dipartimentale, valuta prioritariamente, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta specifica professionalita', il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo concernenti le relative professionalita'. 5. I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla specifica professionalita' posseduta, e che risultino a disposizione del ruolo, possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i quali non sia espressamente richiesto dall'ordinamento alcuno specifico requisito tecnico. 6. Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo alle specificita' tecniche dei dirigenti, la definizione delle sezioni di prima e seconda fascia del ruolo e' soggetta a revisione biennale. Si procede comunque a revisione nei casi di modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia. 7. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 171, comma 2, lettere h) e l), la struttura competente alla tenuta del ruolo provvede ad individuare, sulla base delle richieste delle strutture organizzative rimaste insoddisfatte per carenza nell'organico di specifiche professionalita', provvede ad individuare il fabbisogno delle medesime anche al fine di promuovere le procedure concorsuali atte a garantire il reclutamento delle professionalita' necessarie. 8. Per i dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte sezioni del ruolo della dirigenza consegue alla stipula del contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti con professionalita' tecniche devono contenere l'espresso riferimento alla distinta sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori. 9. La struttura competente alla tenuta del ruolo, tenuto conto delle eventuali carenze nell'ambito delle distinte sezioni, promuove corsi di riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale, a favore dei dirigenti collocati a disposizione, in possesso di titoli di studio e professionali compatibili con l'inserimento nelle specifiche sezioni. 10. Le attivita' di riqualificazione, formazione e aggiornamento di cui al comma 9 sono realizzate nell'ambito del piano annuale e triennale della formazione del personale con qualifica dirigenziale. 11. A seguito del positivo esito della frequenza dei corsi di cui al comma 10, il dirigente e' iscritto nella sezione corrispondente alla professionalita' conseguita.