Art. 175.
           Istituzione, criteri e modalita' di iscrizione
         di specifiche professionalita' in distinte sezioni
    1.   In  attuazione  dell'Art.  170,  comma  6,  sono  istituite,
nell'ambito delle rispettive fasce del ruolo, le distinte sezioni per
l'inserimento    dei    dirigenti    in    possesso   di   specifiche
professionalita'  come  di seguito individuate: agronomi, architetti,
archeologi,  archivisti,  bibliotecari, biologi, chimici, economisti,
farmacisti,   geologi,   giuristi,  informatici,  ingegneri,  medici,
psicologi, statistici, veterinari.
    2.  Le distinte sezioni rappresentano una specificazione in senso
tecnico-professionale  del  ruolo.  L'inserimento dei dirigenti nelle
medesime   ha   esclusivamente   finalita'  di  certificazione  delle
professionalita' possedute.
    3.  Alle sezioni individuate al comma 1 sono iscritti i dirigenti
di  prima  e  di  seconda  fascia del ruolo sulla base dei diplomi di
laurea e delle specializzazione possedute.
    4. L'amministrazione regionale, nell'attribuzione degli incarichi
previsti   dall'Art.  162,  fatta  eccezione  per  gli  incarichi  di
direzione   regionale   e  dipartimentale,  valuta  prioritariamente,
all'atto  del  conferimento  degli incarichi dirigenziali per i quali
sia  richiesta  specifica professionalita', il personale dirigenziale
iscritto  alle  distinte  sezioni  del  ruolo concernenti le relative
professionalita'.
    5.  I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo, a
cui  non  sia  stato  conferito  alcun  incarico  in  relazione  alla
specifica  professionalita' posseduta, e che risultino a disposizione
del  ruolo,  possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i
quali   non   sia  espressamente  richiesto  dall'ordinamento  alcuno
specifico requisito tecnico.
    6.  Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni
del  ruolo  alle  specificita' tecniche dei dirigenti, la definizione
delle  sezioni  di  prima  e  seconda  fascia del ruolo e' soggetta a
revisione  biennale.  Si  procede  comunque  a  revisione nei casi di
modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la
materia.
    7.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'Art. 171, comma 2,
lettere h)  e  l),  la  struttura  competente  alla  tenuta del ruolo
provvede  ad  individuare, sulla base delle richieste delle strutture
organizzative  rimaste  insoddisfatte  per  carenza  nell'organico di
specifiche  professionalita',  provvede  ad individuare il fabbisogno
delle  medesime  anche al fine di promuovere le procedure concorsuali
atte a garantire il reclutamento delle professionalita' necessarie.
    8.  Per  i  dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte
sezioni del ruolo della dirigenza consegue alla stipula del contratto
individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi
di  concorso  per  il  reclutamento di dirigenti con professionalita'
tecniche   devono  contenere  l'espresso  riferimento  alla  distinta
sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori.
    9.  La  struttura  competente alla tenuta del ruolo, tenuto conto
delle  eventuali carenze nell'ambito delle distinte sezioni, promuove
corsi  di riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale,
a  favore  dei  dirigenti  collocati  a  disposizione, in possesso di
titoli  di studio e professionali compatibili con l'inserimento nelle
specifiche sezioni.
    10.  Le attivita' di riqualificazione, formazione e aggiornamento
di  cui  al  comma  9 sono realizzate nell'ambito del piano annuale e
triennale della formazione del personale con qualifica dirigenziale.
    11. A seguito del positivo esito della frequenza dei corsi di cui
al  comma  10,  il dirigente e' iscritto nella sezione corrispondente
alla professionalita' conseguita.