Art. 177.
                     Dirigenti privi d'incarico
    1.  I  dirigenti  ai  quali non sia stato affidato un incarico di
direzione   di   strutture   organizzative  o  funzioni  dirigenziali
individuali  sono posti a disposizione del responsabile del ruolo per
ogni esigenza dell'amministrazione regionale.
    2.  Laddove  risulti  personale  in  eccedenza,  si  applicano le
disposizioni di cui all'Art. 235.