Art. 177. Dirigenti privi d'incarico 1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di strutture organizzative o funzioni dirigenziali individuali sono posti a disposizione del responsabile del ruolo per ogni esigenza dell'amministrazione regionale. 2. Laddove risulti personale in eccedenza, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 235.