Art. 145.
Attivita' di pesca-turismo
1. Per pesca-turismo si intende l'attivita' dell'imprenditore
ittico che imbarca su un'unita' di navigazione adibita a pesca
professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi
turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attivita'
di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la
definizione di imprenditore ittico si rinvia all'art. 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione
del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico
assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone
imbarcate.
3. L'imprenditore ittico e' tenuto a rispettare tutte le norme in
materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare
apposita polizza assicurativa di responsabilita' civile a copertura
dei rischi derivanti dall'attivita' di pesca-turismo.