Art. 145.

                     Attivita' di pesca-turismo



   1.  Per  pesca-turismo  si  intende  l'attivita' dell'imprenditore
ittico  che  imbarca  su  un'unita'  di  navigazione  adibita a pesca
professionale    persone    diverse    dall'equipaggio    per   scopi
turistico-ricreativi,  compresa la pesca dilettantistica. L'attivita'
di  pesca-turismo  esclude  il servizio di trasporto pubblico. Per la
definizione  di  imprenditore ittico si rinvia all'art. 2 del decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione
del  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57).
   2.  La  licenza  di  pesca  professionale dell'imprenditore ittico
assolve  l'obbligo  di  possesso  di  licenza  da parte delle persone
imbarcate.
   3.  L'imprenditore ittico e' tenuto a rispettare tutte le norme in
materia  di  trasporto  passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare
apposita  polizza  assicurativa di responsabilita' civile a copertura
dei rischi derivanti dall'attivita' di pesca-turismo.