Art. 101
Annullamento di provvedimenti
1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunita'
non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti
di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere
annullati dalla giunta provinciale entro cinque anni dalla loro
adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su istanza di parte. La
domanda di annullamento su istanza di parte deve pervenire alla
giunta provinciale, a pena d'improcedibilita', entro due anni dalla
data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento.
2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni indicate nel comma 1 ed e'
preceduto dalla contestazione delle violazioni all'amministrazione
comunale o alla comunita' e, se necessario, al titolare del permesso
di costruire, al proprietario dell'opera e al progettista, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.
3. Quando sono eseguite opere in contrasto con le leggi
urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione
territoriale la giunta provinciale, in pendenza della procedura di
annullamento, puo' disporre la sospensione dei lavori, da notificare
ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non e' stato
emesso il provvedimento di annullamento.