Art. 101 
 
                    Annullamento di provvedimenti 
 
  1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle  comunita'
non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti
di pianificazione territoriale, o  che  li  violano,  possono  essere
annullati dalla giunta  provinciale  entro  cinque  anni  dalla  loro
adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su  istanza  di  parte.  La
domanda di annullamento su  istanza  di  parte  deve  pervenire  alla
giunta provinciale, a pena d'improcedibilita', entro due  anni  dalla
data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento. 
  2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro  diciotto  mesi
dall'accertamento  delle  violazioni  indicate  nel  comma  1  ed  e'
preceduto dalla contestazione  delle  violazioni  all'amministrazione
comunale o alla comunita' e, se necessario, al titolare del  permesso
di costruire,  al  proprietario  dell'opera  e  al  progettista,  con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. 
  3.  Quando  sono  eseguite  opere  in  contrasto   con   le   leggi
urbanistiche,  i  regolamenti  e  gli  strumenti  di   pianificazione
territoriale la giunta provinciale, in pendenza  della  procedura  di
annullamento, puo' disporre la sospensione dei lavori, da  notificare
ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,  non  e'  stato
emesso il provvedimento di annullamento.