Art. 102
Interventi sostitutivi da parte della giunta provinciale
1. Se i competenti organi del comune o della comunita' non
provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la
giunta provinciale puo' esercitare i poteri sostitutivi ai sensi e
per gli effetti dell'art. 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.
1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige).
In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente
inadempiente.