Art. 102 
 
      Interventi sostitutivi da parte della giunta provinciale 
 
  1. Se  i  competenti  organi  del  comune  o  della  comunita'  non
provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da  questa  legge,  la
giunta provinciale puo' esercitare i poteri sostitutivi  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.
1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione  Trentino-Alto  Adige).
In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel  bilancio  dell'ente
inadempiente.