Art. 145 Definizione dell'attivita' di guida alpina 1. E' guida alpina, ai sensi dell'art. 2 della legge 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 2. La professione si articola in due gradi: a) aspirante guida; b) guida alpina - maestro d'alpinismo. 3. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficolta' non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva. 4. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. 5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 145 decade. 6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.