Art. 145 
 
             Definizione dell'attivita' di guida alpina 
 
  1. E' guida alpina, ai sensi dell'art. 2 della  legge  6/1989,  chi
svolge  professionalmente,  anche  in  modo  non  esclusivo   e   non
continuativo, le seguenti attivita': 
    a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che  su
ghiaccio o in escursioni in montagna; 
    b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o  in
escursioni sciistiche; 
    c) insegnamento delle tecniche  alpinistiche  e  scialpinistiche,
con esclusione delle tecniche sciistiche su piste  di  discesa  e  di
fondo. 
  2. La professione si articola in due gradi: 
    a) aspirante guida; 
    b) guida alpina - maestro d'alpinismo. 
  3. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui al  comma  1
con riferimento ad ascensioni di difficolta' non superiore  al  sesto
grado; detto limite non sussiste nel caso in  cui  l'aspirante  guida
alpina fa parte di comitive  condotte  da  una  guida  alpina-maestro
d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture  o  palestre  attrezzate
per l'arrampicata sportiva. 
  4. L'aspirante guida  puo'  esercitare  l'insegnamento  sistematico
delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche  solo  nell'ambito  di
una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. 
  5. L'aspirante guida deve conseguire il grado  di  guida  alpina  -
maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello  in  cui
ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione.
In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale  di  cui
all'art. 145 decade. 
  6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque  di
pericolo per alpinisti,  escursionisti  o  sciatori,  sono  tenute  a
prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il  dovere  di
mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.