Art. 146 Albo professionale regionale delle guide alpine 1. E' istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. 2. L'albo e' distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo e' tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 150, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'art. 154. 3. E' da intendersi esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni. 4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed e' mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 146, comma 1, lettera b), nonche' dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 147. 5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, e' tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validita' dell'iscrizione nell'albo professionale e' prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 146, comma 1, lettera b). 6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facolta' di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4. 7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla legge regionale n. 42/2000 sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.