Art. 146 
 
           Albo professionale regionale delle guide alpine 
 
  1. E' istituito l'albo professionale regionale delle  guide  alpine
nel quale sono iscritti tutti  i  soggetti  che  esercitano  in  modo
stabile in Toscana la professione di guida alpina. 
  2. L'albo e' distinto in due sezioni  nelle  quali  sono  iscritte,
rispettivamente, gli aspiranti guide e  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo. L'albo e' tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle
guide alpine di cui all'art. 150, sotto la  vigilanza  della  Regione
che la esercita nelle forme previste dall'art. 154. 
  3. E' da intendersi esercizio stabile della professione l'attivita'
svolta dalla guida alpina avente un recapito,  anche  stagionale,  in
Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni. 
  4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia  per
tre anni ed e' mantenuta a seguito di presentazione  del  certificato
di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 146, comma 1,  lettera  b),
nonche'  dell'attestato  di  frequenza  degli   appositi   corsi   di
aggiornamento obbligatori di cui all'art. 147. 
  5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento
periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo
di forza maggiore, e' tenuta a frequentare il corso di  aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione  dell'impedimento;  in  tal
caso,  la  validita'  dell'iscrizione  nell'albo   professionale   e'
prorogata fino a quando il corso obbligatorio  sia  superato  ed,  in
ogni  caso,  per  un  periodo  massimo  di  tre  anni,  fatto   salvo
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 146, comma
1, lettera b). 
  6.  In   caso   di   mancato   rinnovo   dell'iscrizione   all'albo
professionale, permane la facolta' di reiscrizione  allo  stesso  nei
successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di  cui
al comma 4. 
  7. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nell'albo professionale regionale  delle  guide  alpine
istituito dalla legge regionale n. 42/2000  sono  iscritti  d'ufficio
nell'albo di cui al comma 1.