Art. 147 Requisiti per l'iscrizione all'albo 1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo; b) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza; c) assolvimento dell'obbligo scolastico; d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 147 ed il superamento dei relativi esami. 2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.