Art. 147 
 
                 Requisiti per l'iscrizione all'albo 
 
  1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale  delle
guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) eta' minima di ventuno anni per  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo; 
    b) idoneita' psico-fisica  attestata  da  certificato  rilasciato
dall'azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza; 
    c) assolvimento dell'obbligo scolastico; 
    d) assenza di condanne con  sentenza  passata  in  giudicato  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che  siano
decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena  e'  stata  scontata  o
che, con  sentenza  passata  in  giudicato,  sia  stata  concessa  la
sospensione condizionale della pena; 
    e)  abilitazione  all'esercizio  della  professione,   conseguita
mediante la frequenza dei corsi di  qualificazione  professionale  di
cui all'art. 147 ed il superamento dei relativi esami. 
  2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata  l'esistenza
dei presupposti e requisiti di legge, provvede  al  rilascio  di  una
tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello  indicato
dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.