Art. 148 Corsi di qualificazione e aggiornamento 1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonche' i corsi di aggiornamento obbligatorio. 2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni. 3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida e' subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale. 4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 150 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'art. 15 della legge n. 6/1989. 5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.