Art. 148 
 
               Corsi di qualificazione e aggiornamento 
 
  1. La Regione riconosce corsi di qualificazione  professionale  per
aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonche' i  corsi
di aggiornamento obbligatorio. 
  2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo
sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la
professione per almeno due anni. 
  3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti  guida  e'
subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale. 
  4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione  con  il
Collegio  regionale  delle  guide  alpine  di  cui  all'art.  150   e
avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'art.
15 della legge n. 6/1989. 
  5. I corsi di  aggiornamento  obbligatorio  si  concludono  con  il
rilascio di un attestato di frequenza alle  sole  guide  che  abbiano
assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di
insegnamento.