Art. 149 
 
                   Modalita' e contenuti dei corsi 
 
  1. La Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  sentito  il
Collegio regionale delle guide alpine, determina le  materie  oggetto
dei corsi di cui all'art. 147, il numero delle ore e le modalita'  di
accesso. 
  2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i  casi  di
parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e  dalle
relative  prove  attitudinali  di  ammissione  per  i  soggetti   che
dimostrano di aver gia' acquisito le relative conoscenze  teoriche  o
tecnico-pratiche.