Art. 149 Modalita' e contenuti dei corsi 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'art. 147, il numero delle ore e le modalita' di accesso. 2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver gia' acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.