Art. 150 
 
                Guide alpine di altre regioni e stati 
 
  1. Le guide alpine gia' iscritte negli albi di  altre  regioni  che
intendono esercitare stabilmente  la  professione  anche  in  Toscana
devono  richiedere  l'iscrizione  nell'albo  professionale  regionale
della Toscana. 
  2.  Il  Collegio   regionale   di   cui   all'art.   150   provvede
all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei  requisiti  di
cui all'art. 146. 
  3. L'esercizio, della professione da  parte  di  guide  alpine  che
provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano
loro clienti non e' subordinato all'iscrizione nell'albo. 
  4.  L'iscrizione,  per  i  cittadini  di  stati  non   appartenenti
all'Unione europea, e' subordinata al  riconoscimento  da  parte  del
Collegio nazionale delle guide  alpine  dell'equivalenza  del  titolo
rilasciato nello stato di provenienza.