Art. 150 Guide alpine di altre regioni e stati 1. Le guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana. 2. Il Collegio regionale di cui all'art. 150 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146. 3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non e' subordinato all'iscrizione nell'albo. 4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, e' subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.