Art. 151 
 
                Collegio regionale delle guide alpine 
 
  1.  Il  Collegio  regionale  delle  guide  alpine  e'   organo   di
autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno
parte  tutti  gli  aspiranti  guida  e  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo iscritti  nell'albo  regionale,  nonche'  le  guide  alpine
maestri di alpinismo  e  gli  aspiranti  guida  che  abbiano  cessato
l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti in Toscana. 
  2. Sono organi del Collegio: 
    a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio; 
    b)  il  Consiglio  direttivo,  i  cui  componenti   sono   eletti
dall'assemblea con le modalita' previste dal regolamento  di  cui  al
comma 3, lettera d); 
    c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra  le
guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso. 
  3. Spetta all'Assemblea del Collegio: 
    a) eleggere il Consiglio direttivo; 
    b) approvare annualmente il bilancio del Collegio; 
    c)  pronunciarsi  su  ogni  questione  che  sia  sottoposta   dal
Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da
almeno un terzo dei componenti; 
    d)  adottare  il  regolamento  relativo  al   funzionamento   del
Collegio, su proposta del Consiglio direttivo. 
  4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio: 
    a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo; 
    b) vigilare sull'esercizio  della  professione  ed  applicare  le
sanzioni disciplinari; 
    c) collaborare con la Regione e con ogni  altro  ente,  anche  ai
fini della tutela dell'ambiente  montano,  nonche'  della  promozione
dell'alpinismo e del turismo montano; 
    d) svolgere ogni altra azione diretta a  tutelare  gli  interessi
degli iscritti; 
    e)  stabilire  le  caratteristiche  e  le  modalita'  d'uso   del
distintivo di riconoscimento di guida alpina.