Art. 151 Collegio regionale delle guide alpine 1. Il Collegio regionale delle guide alpine e' organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonche' le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti in Toscana. 2. Sono organi del Collegio: a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio; b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d); c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso. 3. Spetta all'Assemblea del Collegio: a) eleggere il Consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del Collegio; c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti; d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo. 4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio: a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo; b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari; c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonche' della promozione dell'alpinismo e del turismo montano; d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti; e) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.