Art. 153 Pubblicita' dei prezzi 1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi. 2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati. 3. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.