Art. 153 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
  1. Il  materiale  pubblicitario  e  informativo  delle  prestazioni
professionali di guida alpina  contiene  l'indicazione  dei  relativi
prezzi. 
  2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi
e negli eventuali recapiti, in modo  ben  visibile  al  pubblico,  la
tabella dei prezzi praticati. 
  3. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.