Art. 178.
                        Trattamento economico
    1.  La  retribuzione  del personale con qualifica di dirigente e'
determinata  dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della
dirigenza,  prevedendo  che  il  trattamento economico accessorio sia
correlato   alle  funzioni  e  alle  responsabilita'  attribuite.  La
graduazione  delle  funzioni  e  delle  responsabilita'  ai  fini del
trattamento   economico   accessorio   e'   definita   in   sede   di
contrattazione  decentrata  integrativa,  con le modalita' e i limiti
fissati dalla contrattazione nazionale.
    2. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti incaricati
della  direzione  dei  dipartimenti  e  delle  direzioni regionali e'
determinato  con  deliberazione della giunta regionale assumendo come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dal
contratto   collettivo   dell'area   dirigenziale.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  determinati le indennita' accessorie integrative
collegate  ai  livelli  di  responsabilita', compresa la retribuzione
collegata al risultato conseguito.
    3.  La retribuzione annua prevista per gli incarichi dirigenziali
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma 2 conferiti a soggetti esteri
all'amministrazione   pubblica  con  contratto  a  tempo  determinato
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato, e' determinata con le
modalita'  di  cui  al  comma  1  e  puo'  essere  integrata,  per la
temporaneita'  del  rapporto  e per le condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali richieste, da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale.