Art. 178. Trattamento economico 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni e alle responsabilita' attribuite. La graduazione delle funzioni e delle responsabilita' ai fini del trattamento economico accessorio e' definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con le modalita' e i limiti fissati dalla contrattazione nazionale. 2. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti incaricati della direzione dei dipartimenti e delle direzioni regionali e' determinato con deliberazione della giunta regionale assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo dell'area dirigenziale. Con il medesimo provvedimento sono determinati le indennita' accessorie integrative collegate ai livelli di responsabilita', compresa la retribuzione collegata al risultato conseguito. 3. La retribuzione annua prevista per gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui al comma 2 conferiti a soggetti esteri all'amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, e' determinata con le modalita' di cui al comma 1 e puo' essere integrata, per la temporaneita' del rapporto e per le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste, da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale.