Art. 179. Onnicomprensivita' del trattamento economico 1. Il trattamento economico determinato ai sensi dell'Art. 178 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente regolamento, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del proprio ufficio o comunque conferito dalla Regione o su designazione della stessa. 2. Sono fatti salvi i compensi spettanti, in base ai contratti collettivi vigenti, relativamente alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelli agli avvocati a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e quelli di cui all'Art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al personale regionale con qualifica di dirigente si applica la disciplina sulle incompatibilita', sul cumulo di impieghi e sugli incarichi di cui al titolo VIII, capo VII.