Art. 179.
            Onnicomprensivita' del trattamento economico
    1.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dell'Art. 178
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto dal presente regolamento, nonche' qualsiasi
incarico  ad essi conferito in ragione del proprio ufficio o comunque
conferito dalla Regione o su designazione della stessa.
    2.  Sono  fatti  salvi i compensi spettanti, in base ai contratti
collettivi   vigenti,   relativamente  alle  risorse  che  specifiche
disposizioni   di   legge   finalizzano   alla  incentivazione  della
dirigenza,   quali   quelli  agli  avvocati  a  seguito  di  sentenza
favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto-legge
27 novembre  1933, n. 1578 e quelli di cui all'Art. 18 della legge n.
109/1994, e successive modificazioni.
    3.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2, al
personale   regionale  con  qualifica  di  dirigente  si  applica  la
disciplina  sulle  incompatibilita',  sul  cumulo di impieghi e sugli
incarichi di cui al titolo VIII, capo VII.