Art. 180. Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza 1. Ai dirigenti regionali iscritti al ruolo si applicano gli istituti in materia di trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza previsti dalla normativa vigente, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, si applicano gli istituti in materia di trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza. 3. Ai soggetti esterni all'amministrazione pubblica si applicano, se non gia' titolari di posizione previdenziale, assistenziale e di quiescenza, gli istituti previsti per i dirigenti regionali.