Art. 180.
         Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza
    1.  Ai  dirigenti  regionali  iscritti  al ruolo si applicano gli
istituti  in  materia  di  trattamento  di  previdenza,  assistenza e
quiescenza   previsti   dalla  normativa  vigente,  e  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro.
    2.  Ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione
di  aspettativa,  si applicano gli istituti in materia di trattamento
di  previdenza,  assistenza  e  quiescenza  previsti dall'ordinamento
delle amministrazioni di appartenenza.
    3. Ai soggetti esterni all'amministrazione pubblica si applicano,
se  non  gia' titolari di posizione previdenziale, assistenziale e di
quiescenza, gli istituti previsti per i dirigenti regionali.