Art. 146.

                               Divieti



   1. E' vietato:
    a)  usare  la  dinamite  o  altro materiale esplosivo, nonche' la
corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
    b)  gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire,
stordire o uccidere la fauna ittica;
    c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso
fiumi  o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando piu' di un
terzo della larghezza del bacino;
    d)  usare  il  guadino,  salvo  che  come mezzo ausiliario per il
recupero del pesce gia' allamato;
    e)  pescare  a  strappo  in  modo  da catturare il pesce in parti
diverse dall'apparato boccale;
    f) pescare con le mani;
    g)  pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o
ingombrandoli  con  opere  stabili,  ammassi  di  pietra, terrapieni,
arginelli,  chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque
o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
    h)  pescare  durante  l'asciutta  completa, salvo il recupero del
materiale  ittico  per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto
il controllo della provincia;
    i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di
sostanze chimiche;
    l) usare il sangue solido come esca;
    m)  utilizzare  la  larva di mosca carnaria, sia come pastura che
come  esca,  nonche' pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo
B; per la pesca nelle altre acque e' vietato detenere, per la pastura
e  come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva
di mosca carnaria;
    n)  usare  fonti  luminose  durante  l'esercizio della pesca, con
eccezione  della  lampara  quale sussidio alla pesca con una fiocina,
laddove consentita;
    o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
    p)  collocare  nelle  acque  reti  o  altri attrezzi di pesca, ad
esclusione  della  lenza  con  o  senza  mulinello,  a  una  distanza
inferiore   a   quaranta   metri  dalle  strutture  per  la  risalita
dell'ittiofauna,  dalle  opere idrauliche trasversali, dalle centrali
idroelettriche  e  dai  loro  sbocchi nei canali, dalle cascate e dai
ponti;
    q)  abbandonare  esche,  pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e
gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
    r)  usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C
durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
    s) manovrare paratie a scopo di pesca;
    t)  detenere  esche  e  pasture  sul  luogo  di pesca, ove ne sia
vietato l'uso;
    u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.
   2.   Altri  divieti  particolari  possono  essere  disposti  dalle
province,  anche  per periodi limitati, sentita la Direzione generale
regionale competente.