Art. 146.
Divieti
1. E' vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonche' la
corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire,
stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso
fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando piu' di un
terzo della larghezza del bacino;
d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il
recupero del pesce gia' allamato;
e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti
diverse dall'apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o
ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni,
arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque
o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del
materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto
il controllo della provincia;
i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di
sostanze chimiche;
l) usare il sangue solido come esca;
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che
come esca, nonche' pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo
B; per la pesca nelle altre acque e' vietato detenere, per la pastura
e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva
di mosca carnaria;
n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con
eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina,
laddove consentita;
o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad
esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza
inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita
dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali
idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai
ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e
gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C
durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
s) manovrare paratie a scopo di pesca;
t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia
vietato l'uso;
u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle
province, anche per periodi limitati, sentita la Direzione generale
regionale competente.