Art. 147.

       Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito



   1.  Per  la  violazione  delle disposizioni del presente titolo si
applicano le seguenti sanzioni:
    a)  sanzione  amministrativa  da  euro 20,00 a euro 61,00 per chi
esercita  la  pesca  con  licenza  non  in corso di validita' o senza
essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento
di cui all'art. 149, comma 2;
    b)  sanzione  amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi
esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
    c)  sanzione  amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per
chi  non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 141; la medesima
sanzione  si  applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal
regolamento  di  cui  all'art.  149,  comma  2,  per  la tutela degli
storioni autoctoni;
    d)  sanzione  amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per
chi  viola  i  divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere a) e b);
qualora  a seguito dell'attivita' vietata prevista dalla disposizione
di  cui  alla  predetta  lettera  b) si verifichi moria di pesce o di
altra  fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro
9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di
pesca;
    e)  sanzione  amministrativa  da euro 51,00 a euro 154,00 per chi
viola  i  divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere d), e), e m),
o),  q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui
all'art.  149,  comma  2; in caso di recidiva si procede inoltre alla
sospensione  della  licenza  fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva
comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
    f)  sanzione  amministrativa  da euro 80,00 a euro 300,00 per chi
esercita la pesca con attrezzi consentiti per la p
    e
sca  dilettantistica  senza  essere  munito  di  licenza  di tipo B e
sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita
la  pesca  con  attrezzi  consentiti per la pesca professionale senza
essere munito di licenza di tipo A;
    g)  sanzione  amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi
viola  i  divieti di cui all'art. 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'art.
146,  comma  1,  lettere  c), g), h), i), 1), n), p), r), s) e u); in
caso  di  recidiva  si procede inoltre alla sospensione della licenza
fino  a  sei  mesi;  ogni  ulteriore recidiva comporta la sospensione
della licenza stessa fino a trentasei mesi;
    h)  sanzione  amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi
esercita  la  pesca  in  acque  dove  la  pesca e' vietata o viola le
limitazioni  gravanti su dette acque, nonche' per chi, in possesso di
licenza  per  la  pesca professionale, esercita la pesca in acque non
destinate  alla  pesca professionale o utilizza la rete a strascico o
mezzi  non  consentiti  ai sensi del regolamento di cui all'art. 149,
comma  2;  incorre  nella  stessa  sanzione  chi  utilizza  mezzi  di
navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito
dai  piani  ittici  provinciali;  in caso di recidiva si procede alla
sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva
comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
    i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi
viola le disposizioni di cui all'art. 140, commi 5 e 6;
    l)  sanzione  amministrativa  da euro 51,00 a euro 154,00 per chi
viola  ogni  altra  disposizione del presente titolo non diversamente
sanzionata,   nonche'   ogni   ulteriore   prescrizione  prevista  in
attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
   2.  La  sanzione  e'  ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel
caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
   3.  La  sanzione e' raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso
di  violazioni  commesse  da  soggetti  ai quali sia stata sospesa la
licenza.
   4.  A  chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno
di  trenta  giorni  si  applica il minimo delle sanzioni previste dal
comma 1, lettera a).
   5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza
di  pesca  non  e'  soggetto  ad  alcuna  sanzione  purche'  provveda
all'esibizione  della  stessa  alla  provincia  competente entro otto
giorni dalla data della richiesta di esibizione.
   6.  All'accertamento  delle  infrazioni  e  alla irrogazione delle
sanzioni  provvede  la  provincia  con  le  modalita'  previste dalla
normativa regionale vigente.
   7.  I  relativi  proventi  sono  introitati  dalle province che li
destinano  a  finalita'  di ripopolamento e per interventi diretti al
miglioramento  dell'ambiente  acquatico  per la tutela e l'incremento
della fauna ittica autoctona.
   8.  Gli  attrezzi  e  i  materiali  non  consentiti utilizzati per
commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.
   9.  Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera
b),  e  quelli  di  cui  all'art.  146, comma 1, lettere a), b) e c),
nonche'  il  fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi
all'asta  o  distrutti  dalla  provincia,  tenuto  conto  della  loro
destinazione d'uso.
   10.  La  fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione
del  presente  titolo,  dei regolamenti regionali e provinciali e dei
piani  ittici  provinciali e' immediatamente confiscata; se e' ancora
viva  e  vitale  e  appartiene a specie autoctone si procede alla sua
immediata  reimmissione  nelle  acque; in caso contrario e' acquisita
dalla provincia che provvede alla sua destinazione.