Art. 147.
Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si
applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chi
esercita la pesca con licenza non in corso di validita' o senza
essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento
di cui all'art. 149, comma 2;
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi
esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per
chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 141; la medesima
sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal
regolamento di cui all'art. 149, comma 2, per la tutela degli
storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per
chi viola i divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere a) e b);
qualora a seguito dell'attivita' vietata prevista dalla disposizione
di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di
altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro
9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di
pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi
viola i divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere d), e), e m),
o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui
all'art. 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla
sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva
comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi
esercita la pesca con attrezzi consentiti per la p
e
sca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e
sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita
la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza
essere munito di licenza di tipo A;
g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi
viola i divieti di cui all'art. 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'art.
146, comma 1, lettere c), g), h), i), 1), n), p), r), s) e u); in
caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza
fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione
della licenza stessa fino a trentasei mesi;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi
esercita la pesca in acque dove la pesca e' vietata o viola le
limitazioni gravanti su dette acque, nonche' per chi, in possesso di
licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non
destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o
mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'art. 149,
comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di
navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito
dai piani ittici provinciali; in caso di recidiva si procede alla
sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva
comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi
viola le disposizioni di cui all'art. 140, commi 5 e 6;
l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi
viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente
sanzionata, nonche' ogni ulteriore prescrizione prevista in
attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
2. La sanzione e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel
caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
3. La sanzione e' raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso
di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la
licenza.
4. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno
di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal
comma 1, lettera a).
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza
di pesca non e' soggetto ad alcuna sanzione purche' provveda
all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto
giorni dalla data della richiesta di esibizione.
6. All'accertamento delle infrazioni e alla irrogazione delle
sanzioni provvede la provincia con le modalita' previste dalla
normativa regionale vigente.
7. I relativi proventi sono introitati dalle province che li
destinano a finalita' di ripopolamento e per interventi diretti al
miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento
della fauna ittica autoctona.
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per
commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera
b), e quelli di cui all'art. 146, comma 1, lettere a), b) e c),
nonche' il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi
all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro
destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione
del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei
piani ittici provinciali e' immediatamente confiscata; se e' ancora
viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua
immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario e' acquisita
dalla provincia che provvede alla sua destinazione.