Art. 147. Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito 1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chi esercita la pesca con licenza non in corso di validita' o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 149, comma 2; b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti; c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni; d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attivita' vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca; e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'art. 146, comma 1, lettere d), e), e m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la p e sca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A; g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'art. 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'art. 146, comma 1, lettere c), g), h), i), 1), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi; h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca e' vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonche' per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'art. 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi; i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 140, commi 5 e 6; l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonche' ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti. 2. La sanzione e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto. 3. La sanzione e' raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza. 4. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a). 5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non e' soggetto ad alcuna sanzione purche' provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione. 6. All'accertamento delle infrazioni e alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalita' previste dalla normativa regionale vigente. 7. I relativi proventi sono introitati dalle province che li destinano a finalita' di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona. 8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. 9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'art. 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonche' il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso. 10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali e' immediatamente confiscata; se e' ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario e' acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.