Art. 148.

                              Vigilanza



   1.  La  vigilanza  sull'osservanza delle disposizioni del presente
titolo  e  l'accertamento  delle  relative  violazioni  spettano agli
agenti  di  polizia  provinciale  e  ai dipendenti della provincia ai
quali  e'  riconosciuta  la qualifica di agente giurato. La vigilanza
compete  anche  agli  ufficiali,  sottoufficiali e guardie forestali,
agli  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
La   vigilanza   compete,  altresi',  solo  nelle  acque  di  propria
competenza, ai soggetti di cui all'art. 133.

   2.  La  vigilanza  e'  anche  esercitata  da cittadini ai quali e'
riconosciuta  la  qualifica  di  agente  giurato, disposti a prestare
volontariamente  e  gratuitamente la propria opera, nonche' da membri
delle  associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'art. 136,
cui e' riconosciuta la qualifica di agente giurato.
   3.  I  soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle
funzioni   di   vigilanza,  frequentano  corsi  di  qualificazione  e
sostengono un esame di idoneita'.
   4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza  sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 163,
comma  3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59).
   5.  La  provincia,  in caso di violazioni delle norme del presente
titolo  commesse  dagli  addetti  alla sorveglianza sulla pesca nelle
acque  interne,  dispone la revoca del riconoscimento della nomina di
agenti giurati.
   6.  L'attivita'  di  vigilanza e' consentita dalla provincia anche
mediante   l'emanazione  di  disposizioni  organizzative  che  devono
assicurarne    l'esercizio    continuativamente    nell'arco    delle
ventiquattro ore.
   7.  Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia
a  titolo  di  risarcimento  per  fatti lesivi del patrimonio ittico,
anche  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  8  luglio 1986, n. 349
(Istituzione  del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale),   sono   introitate   dalla  provincia  e  destinate  ai
ripopolamenti  ittici  e  a  interventi  di ripristino degli ambienti
acquatici.