Art. 103 
 
                  Tutela degli insediamenti storici 
 
  1. La pianificazione urbanistica persegue  la  tutela  del  tessuto
storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici e
degli insediamenti storici a carattere sparso. 
  2.  Per  garantire   l'omogeneita'   della   pianificazione   degli
insediamenti storici, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore di questa  legge,  la  giunta  provinciale,  sentita  la  CUP,
stabilisce indirizzi e criteri generali per individuare nel  PRG  gli
insediamenti storici, per tutelare gli insiemi di elementi costituiti
da edifici e spazi aperti che  connotano  l'antico  nucleo  sotto  il
profilo storico e culturale locale e per  definire  le  modalita'  di
conservazione,  recupero  e  valorizzazione  e   le   condizioni   di
ammissibilita' degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi
sugli immobili e i siti in essi compresi e le funzioni  coerenti  con
le caratteristiche insediative del centro storico.