Art. 103
Tutela degli insediamenti storici
1. La pianificazione urbanistica persegue la tutela del tessuto
storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici e
degli insediamenti storici a carattere sparso.
2. Per garantire l'omogeneita' della pianificazione degli
insediamenti storici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore di questa legge, la giunta provinciale, sentita la CUP,
stabilisce indirizzi e criteri generali per individuare nel PRG gli
insediamenti storici, per tutelare gli insiemi di elementi costituiti
da edifici e spazi aperti che connotano l'antico nucleo sotto il
profilo storico e culturale locale e per definire le modalita' di
conservazione, recupero e valorizzazione e le condizioni di
ammissibilita' degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi
sugli immobili e i siti in essi compresi e le funzioni coerenti con
le caratteristiche insediative del centro storico.