Art. 104 
 
Conservazione e valorizzazione del patrimonio  edilizio  tradizionale
                               montano 
 
  1. I PRG disciplinano le condizioni e  le  modalita'  da  osservare
nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione  e  di
valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato
originariamente ad attivita' agricole e  silvo-pastorali,  anche  per
consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. 
  2. La giunta provinciale, sentita la CUP,  stabilisce  indirizzi  e
criteri generali per  la  disciplina  degli  interventi  di  recupero
previsti dal comma 1 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i  PRG
devono rispettare per consentire l'utilizzo  non  permanente  a  fini
abitativi degli edifici. 
  3. Il PRG, per i fini del comma 1 e nei rispetto degli indirizzi  e
dei criteri del comma 2: 
  a) individua  gli  edifici  tradizionali  montani  esistenti  o  da
recuperare rispondenti agli obiettivi del comma 1; 
  b) definisce, anche per aree omogenee, i caratteri tipologici,  gli
elementi costruttivi, i  materiali  delle  sistemazioni  esterne,  le
modalita' da  osservare  nell'esecuzione  dei  lavori  e  ogni  altro
elemento necessario per una corretta progettazione degli  interventi,
tenuto conto delle indicazioni eventualmente  contenute  nei  manuali
tipologici del PTC; 
  c)  specifica   i   requisiti,   compresi   quelli   di   carattere
igienico-sanitario,   indispensabili   per   consentire    l'utilizzo
abitativo  non  permanente  degli  edifici,  anche  in  deroga   alle
disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai  contenuti  della
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione  delle  barriere
architettoniche in provincia di Trento). 
  4. In corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio
tradizionale montano la categoria della ristrutturazione edilizia, se
comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si  applica  solo
limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario. 
  5. Gli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione
previsti da quest'articolo sono subordinati alla conclusione  di  una
convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il  comune,
con cui chi realizza gli interventi si impegna a effettuare,  per  un
periodo non inferiore a dieci anni e con le modalita' stabilite dalla
convenzione stessa, la manutenzione delle pertinenze dell'edificio. 
  6. Gli interventi di recupero e di  valorizzazione  del  patrimonio
edilizio tradizionale montano sono effettuati,  di  norma,  senza  la
realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.