Art. 104
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale
montano
1. I PRG disciplinano le condizioni e le modalita' da osservare
nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato
originariamente ad attivita' agricole e silvo-pastorali, anche per
consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.
2. La giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e
criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero
previsti dal comma 1 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i PRG
devono rispettare per consentire l'utilizzo non permanente a fini
abitativi degli edifici.
3. Il PRG, per i fini del comma 1 e nei rispetto degli indirizzi e
dei criteri del comma 2:
a) individua gli edifici tradizionali montani esistenti o da
recuperare rispondenti agli obiettivi del comma 1;
b) definisce, anche per aree omogenee, i caratteri tipologici, gli
elementi costruttivi, i materiali delle sistemazioni esterne, le
modalita' da osservare nell'esecuzione dei lavori e ogni altro
elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi,
tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nei manuali
tipologici del PTC;
c) specifica i requisiti, compresi quelli di carattere
igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo
abitativo non permanente degli edifici, anche in deroga alle
disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere
architettoniche in provincia di Trento).
4. In corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio
tradizionale montano la categoria della ristrutturazione edilizia, se
comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo
limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario.
5. Gli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione
previsti da quest'articolo sono subordinati alla conclusione di una
convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il comune,
con cui chi realizza gli interventi si impegna a effettuare, per un
periodo non inferiore a dieci anni e con le modalita' stabilite dalla
convenzione stessa, la manutenzione delle pertinenze dell'edificio.
6. Gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio
edilizio tradizionale montano sono effettuati, di norma, senza la
realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.