Art. 105
Recupero degli insediamenti storici
1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere
sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, e'
ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura
sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e
comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei
sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di
distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature
perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri
originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e
alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed e'
alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in
questo caso l'intervento e' subordinato al parere della CPC.
2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'art. 39, comma 2,
possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici
in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche.
3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore di questa legge.