Art. 106 
 
                Interventi di carattere straordinario 
                     riguardanti edifici storici 
 
  1. Nel caso d'interventi riguardanti  edifici  storici  soggetti  a
risanamento  conservativo  ed   edifici   del   patrimonio   edilizio
tradizionale  montano  soggetti  a  risanamento  conservativo   e   a
ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta  al  comune  una
perizia asseverata che dimostra che  l'immobile  presenta  condizioni
statiche  tali  da  non  consentirne  il   recupero   con   modalita'
conservative nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  norme
urbanistiche per la relativa  tipologia  d'intervento,  il  consiglio
comunale,  acquisito  il  parere   della   CPC   o   l'autorizzazione
paesaggistico-ambientale, se richiesta, puo' autorizzare il  rilascio
del permesso di  costruire  per  la  realizzazione  del  progetto  di
recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione,  in  deroga
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 
  2. L'applicazione del comma  1  e'  esclusa  nel  caso  di  edifici
assoggettati alla categoria del restauro od  oggetto  di  vincolo  ai
sensi delle norme in materia di beni culturali. 
  3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma  1
deve  risultare  coerente   con   le   caratteristiche   tipologiche,
architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e  materiali
ammessi dal PRG per la  categoria  d'intervento  a  cui  e'  soggetto
l'edificio  e,  in  generale,  con  l'obiettivo  di   migliorare   le
condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e  il  contesto
in cui e' inserito. 
  4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del  comma  1  si
applica la disciplina delle  varianti  di  cui  all'art.  92.  Queste
varianti sono subordinate  al  parere  preventivo  della  CPC,  fatta
eccezione per quelle in corso d'opera.