Art. 106
Interventi di carattere straordinario
riguardanti edifici storici
1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a
risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio
tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a
ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una
perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni
statiche tali da non consentirne il recupero con modalita'
conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme
urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio
comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione
paesaggistico-ambientale, se richiesta, puo' autorizzare il rilascio
del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di
recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
2. L'applicazione del comma 1 e' esclusa nel caso di edifici
assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai
sensi delle norme in materia di beni culturali.
3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1
deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche,
architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali
ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui e' soggetto
l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le
condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto
in cui e' inserito.
4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si
applica la disciplina delle varianti di cui all'art. 92. Queste
varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta
eccezione per quelle in corso d'opera.