Art. 107
Disposizioni per la ricostruzione
di edifici danneggiati o distrutti
1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti
danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o
in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza
d'interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente,
anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale delle comunita' e dei comuni, vigenti o adottati, a
condizione che gli edifici siano ricostruiti nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle
dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il
comune puo' autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se
la delocalizzazione e' autorizzata ai sensi delle disposizioni della
carta di sintesi della pericolosita' o se cio' risulta funzionale a
un migliore inserimento dell'edificio nel contesto
paesaggistico-ambientale.
2. E' consentita la ricostruzione filologica dei manufatti
distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata in vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei
suoli), o la cui esistenza a tale data possa essere documentalmente
provata, anche mediante immagini fotografiche, e collocati in aree
non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di
elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma
e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; per questi
manufatti e' ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo
a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione dei manufatti in
questione non e' ammessa se l'intervento contrasta con le
disposizioni della carta di sintesi della pericolosita' prevista
dall'art. 22 o se la ricostruzione e' esclusa dalle previsioni dei
PRG relative agli insediamenti storici o dai piani per il recupero
del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti.
3. Per gli interventi urgenti e di carattere straordinario su
edifici gia' danneggiati o in pericolo di danno, quando il rispetto
delle procedure ordinarie puo' aggravare i danni verificatisi o
determinare un danno irreparabile all'edificio, gli interessati
possono realizzare, in assenza di titolo abilitativo, i lavori
urgenti e necessari a evitare tali conseguenze, dandone
contemporaneamente notizia ai sensi del comma 4.
4. Quando si verifica un evento che comporta un danno imminente o
un pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle
aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti
nell'elenco previsto dall'art. 65, o quando si verificano le
condizioni previste dal comma 3, il proprietario o il soggetto che ha
il godimento del bene ne da' notizia alla struttura provinciale
competente in materia di urbanistica o, se l'immobile ricade
all'esterno delle aree di tutela ambientale, al comune. L'ente
competente impartisce gli ordini e i divieti per la protezione del
paesaggio.
5. Quest'articolo si applica a tutti gli edifici del patrimonio
edilizio esistente.