Art. 107 
 
                  Disposizioni per la ricostruzione 
                 di edifici danneggiati o distrutti 
 
  1.  Gli  interventi  per  la  ricostruzione  di  edifici  esistenti
danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o
in  seguito  a  crolli  spontanei  non   avvenuti   in   concomitanza
d'interventi  svolti  sull'edificio,  sono  ammessi  tempestivamente,
anche in deroga alle previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale delle comunita' e dei  comuni,  vigenti  o  adottati,  a
condizione che gli  edifici  siano  ricostruiti  nel  rispetto  delle
caratteristiche  tipologiche,  degli  elementi   costruttivi,   delle
dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il
comune puo' autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso,  se
la delocalizzazione e' autorizzata ai sensi delle disposizioni  della
carta di sintesi della pericolosita' o se cio' risulta  funzionale  a
un    migliore     inserimento     dell'edificio     nel     contesto
paesaggistico-ambientale. 
  2.  E'  consentita  la  ricostruzione  filologica   dei   manufatti
distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata  in  vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme  per  l'edificabilita'  dei
suoli), o la cui esistenza a tale data possa  essere  documentalmente
provata, anche mediante immagini fotografiche, e  collocati  in  aree
non  destinate  specificatamente  all'insediamento,  in  presenza  di
elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma
e sulla base di documenti storici o fotografie  d'epoca;  per  questi
manufatti e' ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo
a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione  dei  manufatti  in
questione  non  e'  ammessa  se   l'intervento   contrasta   con   le
disposizioni della carta  di  sintesi  della  pericolosita'  prevista
dall'art. 22 o se la ricostruzione e' esclusa  dalle  previsioni  dei
PRG relative agli insediamenti storici o dai piani  per  il  recupero
del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti. 
  3. Per gli interventi  urgenti  e  di  carattere  straordinario  su
edifici gia' danneggiati o in pericolo di danno, quando  il  rispetto
delle procedure ordinarie  puo'  aggravare  i  danni  verificatisi  o
determinare  un  danno  irreparabile  all'edificio,  gli  interessati
possono realizzare,  in  assenza  di  titolo  abilitativo,  i  lavori
urgenti   e   necessari   a   evitare   tali   conseguenze,   dandone
contemporaneamente notizia ai sensi del comma 4. 
  4. Quando si verifica un evento che comporta un danno  imminente  o
un pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle
aree  sottoposte  a  tutela  paesaggistico-ambientale   o   contenuti
nell'elenco  previsto  dall'art.  65,  o  quando  si  verificano   le
condizioni previste dal comma 3, il proprietario o il soggetto che ha
il godimento del bene  ne  da'  notizia  alla  struttura  provinciale
competente  in  materia  di  urbanistica  o,  se  l'immobile   ricade
all'esterno delle  aree  di  tutela  ambientale,  al  comune.  L'ente
competente impartisce gli ordini e i divieti per  la  protezione  del
paesaggio. 
  5. Quest'articolo si applica a tutti  gli  edifici  del  patrimonio
edilizio esistente.