Art. 154 Sanzioni disciplinari 1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno; d) radiazione dall'albo. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutivita' del provvedimento.