Art. 154 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. Le guide alpine iscritte  nell'albo  regionale  che  si  rendano
colpevoli di violazione delle  norme  di  deontologia  professionale,
ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico
o  dalla  legge  6/1989,  sono  passibili  delle  seguenti   sanzioni
disciplinari: 
    a) ammonizione scritta; 
    b) censura; 
    c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un  mese  ed
un anno; 
    d) radiazione dall'albo. 
  2.  I  provvedimenti  disciplinari  sono  adottati  dal   Consiglio
direttivo  del  Collegio  regionale  a   maggioranza   assoluta   dei
componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al consiglio  direttivo
del Collegio  nazionale,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica.  La
proposizione del ricorso sospende fino alla decisione  l'esecutivita'
del provvedimento.