Art. 156 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dalle  norme  penale,  chiunque
eserciti stabilmente la professione  di  guida  alpina  senza  essere
iscritto nell'albo regionale di cui all'art.  145  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
  2. E' soggetta alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00  a  euro  1.500,00  la  guida  alpina  che  contravviene  alla
disposizione dell'art. 152,  comma  3.  La  sanzione  e'  raddoppiata
nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione  una  scuola  di
alpinismo e sci-alpinismo. 
  3. Sono soggette alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 a euro 600,00 le guide alpine  e  le  scuole  di  alpinismo  e
sci-alpinismo che contravvengono  alle  disposizioni  dell'art.  152,
commi 1 e 2. 
  4. L'esercizio abusivo di  scuole  di  alpinismo  e  sci-alpinismo,
comunque denominate, comporta la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 800,00 a euro 4.800,00. 
  5. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
amministrative pecuniarie sono raddoppiate.