Art. 156 Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penale, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'art. 145 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 2. E' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'art. 152, comma 3. La sanzione e' raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo. 3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'art. 152, commi 1 e 2. 4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.