Art. 157 
 
               Divieto di prosecuzione dell'attivita' 
 
  1. La prosecuzione dell'attivita' professionale di guida alpina  e'
vietata dal comune qualora  l'interessato  perda  uno  dei  requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attivita'. In tal caso e' ritirata  la
tessera di riconoscimento.