Art. 78 
 
                Modificazioni al Programma regionale 
          dei lavori pubblici e dei servizi di architettura 
 
  1. A seguito delle disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il
Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura
e ingegneria per il triennio 2022/2024 e il relativo  elenco  annuale
sono modificati come descritto nell'allegato di cui all'articolo  79,
comma 1, lettera q).