Art. 78 Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura 1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera q).