Art. 10.
           Correlazione e semplificazione dei procedimenti
    1.  L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il commercio,
l'artigianato   e   la   pesca,   con   proprio  decreto,  impartisce
disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti
per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie
ed  a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a
prescindere dalle loro dimensioni.