Art. 10. Correlazione e semplificazione dei procedimenti 1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.