Art. 11.
                      Disposizioni particolari
    1.  L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il commercio,
l'artigianato  e  la  pesca,  acquisito  il  parere dell'Osservatorio
regionale  per  il  commercio,  emana, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della
rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per
riqualificare   la  rete  distributiva  e  rivitalizzare  il  tessuto
economico,  sociale  e  culturale  nei  centri  storici,  nonche' per
consentire  una  equilibrata  e  graduale  evoluzione  delle  imprese
esistenti  nelle  aree  urbane  durante la fase di prima applicazione
della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:
      a)  per  i  comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore  a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e nelle isole
minori,  la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio,
oltre   all'attivita'   commerciale,  altri  servizi  di  particolare
interesse  per  la  collettivita',  eventualmente  in convenzione con
soggetti  pubblici  o  privati.  Per  tali  esercizi  gli enti locali
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi di loro competenza;
      b)  per  i  centri storici, le aree o gli edifici aventi valore
storico,  archeologico,  artistico  e  ambientale,  l'attribuzione di
maggiori  poteri  ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla
apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere
compatibili  i  servizi  commerciali  con le funzioni territoriali in
ordine  alla  viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo
urbano,   deliberando   anche   specifiche   misure  di  agevolazione
tributaria  e  di  sostegno  finanziario  a  favore  degli  operatori
commerciali interessati;
      c)  per  le  aree  di cui alte lettere a), b) e c) dell'art. 5,
comma  3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un
periodo  non  superiore  a due anni, possono sospendere o inibire gli
effetti  della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato,
sulla  base  di  specifica  valutazione  circa  l'impatto  del  nuovo
esercizio  sull'apparato  distributivo  e  sul  tessuto  urbano ed in
relazione  a  programmi  di  qualificazione  della  rete  commerciale
finalizzati  alla  realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati
alle esigenze dei consumatori.
    2.  L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il commercio,
l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  acquisito il parere dell'osservatorio regionale per
il  commercio,  stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della
priorita'  alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di
una  media  o grande struttura di vendita istituita per effetto della
concentrazione   di   preesistenti  medie  o  grandi  strutture,  che
prevedano   l'assunzione  dell'impegno  di  reimpiego  del  personale
dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca
di   quelle   relative   alle   strutture   preesistenti,   prese  in
considerazione ai fini della predetta priorita'.
    3.  L'assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il commercio,
l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per
il   commercio,   stabilisce   altresi'   direttive   ai   fini   del
riconoscimento    della    priorita'   alle   domande   di   rilascio
dell'autorizzazione  all'apertura di un esercizio di vendita da parte
di  richiedenti  che  abbiano  frequentato  un  corso  di  formazione
professionale  per  il  commercio o risultino in possesso di adeguata
qualificazione.
    4.  Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale
per   la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato  e  la  pesca,
acquisito  il  parere  dell'Osservatorio  regionale per il commercio,
stabilisce  altresi'  i  casi in cui l'autorizzazione all'apertura di
una  media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di
una  media  o  di  una  grande  struttura  di  vendita e' dovuta alla
concentrazione  o  all'accorpamento  di esercizi autorizzati ai sensi
dell'art.  24  della  legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di
generi  di  largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta  la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti
esercizi.  Nell'applicazione  della  presente  disposizione  si tiene
conto  anche  della  condizione  relativa  al reimpiego del personale
degli esercizi concentrati o accorpati.