Art. 11. Disposizioni particolari 1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede: a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e nelle isole minori, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza; b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati; c) per le aree di cui alte lettere a), b) e c) dell'art. 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. 2. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'. 3. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresi' direttive ai fini del riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione. 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.