Art. 5.
               Programmazione della rete distributiva
    Ai  fini  della  razionalizzazione  della  rete  commerciale, per
assicurare  una  maggiore  efficienza  delle  diverse tipologie delle
strutture  di  vendita  in  termini  dimensionali,  di organizzazione
imprenditoriale  e  di  funzionalita'  del  servizio distributivo nel
territorio,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,   il   presidente   della   Regione,   su  proposta
dell'assessore   regionale   per   la   cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato   e   la   pesca,   emana  direttive  ed  indirizzi  di
programmazione  commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed
obiettivi:
      a)  favorire  la  realizzazione di una rete distributiva che in
collegamento  con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore
produttivita'  del  sistema  e la qualita' del servizio da rendere al
consumatore;
      b)  assicurare,  nell'individuare  i  limiti  di presenza delle
medie  o grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della
libera  concorrenza,  favorendo  l'equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive e la pluralita' delle insegne, nonche', per il
settore   dei  generi  di  largo  e  generale  consumo,  un  rapporto
equilibrato tra gl'insediamenti commerciali e la capacita' di domanda
della popolazione residente e fluttuante;
      c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali
sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilita',
il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attivita' commerciale al
fine  della  riqualificazione  del tessuto urbano, in particolare per
quanto  riguarda  quartieri  degradati,  in  modo  da ricostituire un
ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
      d)  preservare  i  centri  storici,  attraverso il mantenimento
delle  caratteristiche  morfologiche degli insediamenti e il rispetto
dei   vincoli  relativi  alla  tutela  del  patrimonio  artistico  ed
ambientale;
      e)  salvaguardare  la  rete  distributiva  nei  piccoli  comuni
ubicati  in  zone  di  montagna, in zone rurali e nelle isole minori,
attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
      f)  favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle   piccole   e   medie  imprese  gia'  operanti  sul  territorio
interessato,  anche  al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
      g)  stabilire  criteri  e  modalita' ai fini del riconoscimento
della   priorita'   nelle  domande  di  apertura,  di  ampliamento  e
trasferimento  di  una  media  o  grande  struttura  di  vendita, che
prevedano  la  concentrazione  di preesistenti strutture di vendita e
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
      h)  assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,  un  sistema
coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita'  e all'efficienza
della   rete   distributiva,  attraverso  l'acquisizione  del  parere
dell'osservatorio regionale per il commercio.
    2.  Il  presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato e la
pesca,  con le modalita' ed entro il termine di cui al comma 1, fissa
i   criteri   di   programmazione  urbanistica  riferiti  al  settore
commerciale,    affinche'    gli   strumenti   urbanistici   comunali
individuino:
      a)  le  aree  da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare,   le   aree   in   cui  possono  essere  consentiti  gli
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
      b)  le  aree  da  destinare a mercati su aree pubbliche di tipo
giornaliero, periodico o fisso;
      c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in
relazione  alla  tutela  dei  beni artistici, culturali, ambientali e
dell'arredo  urbano,  nonche'  i  limiti  ai quali sono sottoposte le
imprese   commerciali   nei  centri  storici  e  nelle  localita'  di
particolare interesse artistico e naturale;
      d)  i  vincoli  di  natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti  la disponibilita' di spazi pubblici, o di uso pubblico e le
quantita'  minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi
strutture di vendita.
    3.  Il presidente della Regione, nel definire le direttive di cui
al  comma  1,  tiene  conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti
territoriali:
      a)  le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale
6 maggio  1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione
integrata  tra  centro e realta' periferiche, anche quando esse siano
rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
      b)  le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza,   in  cui  devono  essere  individuati  criteri  di  sviluppo
omogenei;
      c)  i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza  delle  attivita'  commerciali  ed  artigianali  in grado di
svolgere  un  servizio  di  vicinato, di tutelare gli esercizi aventi
valore  storico  ed  artistico  ed  evitare il processo di espulsione
delle attivita' commerciali ed artigianali;
      d)    i    centri   di   minore   consistenza   demografica   e
socio-economica,  al  fine  di  svilupparne  il  tessuto  economico e
sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali
ed in particolare dei collegamenti viari;
      e)   gli  insediamenti  commerciali  ricadenti  nelle  aree  di
sviluppo  industriale  di  cui  all'art. 30  della  legge regionale 4
aprile 1995, n. 29.
    4.  Il  presidente  della  Regione  emana  le direttive e fissa i
criteri  di  cui  ai  commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti
locali,  delle  organizzazioni  imprenditoriali  del  commercio,  dei
lavoratori  del  settore  e  delle  associazioni dei consumatori piu'
rappresentative a livello regionale.
    5.  I  comuni  sono  tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali  ed  attuativi,  approvati  a  mezzo di apposite varianti da
adottare  e  trasmettere entro il termine di centottanta giorni dalla
pubblicazione  delle  direttive  di  cui  al  comma  1, all'assessore
regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente, il quale decide, anche
prescindendo dal parere del consiglio regionale dell'urbanistica, nel
termine  di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorso
il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.
    6.  In  caso  di  inerzia  da  parte  del  comune,  l'assessorato
regionale  della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
provvede  in  via  sostitutiva,  adottando  le  norme necessarie, che
restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
    7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni
provvedono   all'adeguamento  con  apposite  delibere  consiliari  di
modifica  da  trasmettere  entro  il  termine di novanta giorni dalla
pubblicazione  delle  direttive  di  cui  al  comma  1  all'assessore
regionale  per  il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di
approvazione  finale  degli  strumenti  urbanistici  adottati  ed, in
assenza  delle  delibere  comunali  di  modifica,  adotta d'ufficio i
necessari   adeguamenti   predisposti  di  concerto  con  l'assessore
regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato e la
pesca.