Art. 5. Programmazione della rete distributiva Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalita' del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' del servizio da rendere al consumatore; b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie o grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralita' delle insegne, nonche', per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gl'insediamenti commerciali e la capacita' di domanda della popolazione residente e fluttuante; c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attivita' commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione; g) stabilire criteri e modalita' ai fini del riconoscimento della priorita' nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente; h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'osservatorio regionale per il commercio. 2. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalita' ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso; c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonche' i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita. 3. Il presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 maggio 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attivita' commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali ed artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari; e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. 4. Il presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori piu' rappresentative a livello regionale. 5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate. 6. In caso di inerzia da parte del comune, l'assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali. 7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.