Art. 6. Osservatorio regionale per il commercio 1. Il comitato di cui all'art. 22, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale e' nominato, per un triennio, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed e' composto: a) dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede; b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato; c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato; e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia; f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane; g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni; h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori; i) dal presidente del consiglio regionale dei consumatori e degli utenti; l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale; m) da un rappresentante dell'associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali; n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia; o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione. 2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate. 3. L'osservatorio regionale per il commercio e' convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validita' delle deliberazioni, e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio puo' deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. L'osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo. 5. Ai fini del monitoraggio delle attivita' commerciali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attivita', i titolari delle attivita' di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'ufficio del registro delle imprese della competente camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.