Art. 6.
               Osservatorio regionale per il commercio
    1. Il comitato di cui all'art. 22, della legge regionale 4 agosto
1978,  n.  26,  prende  il  nome  di  "Osservatorio  regionale per il
commercio",  il  quale  e'  nominato,  per  un  triennio, con decreto
dell'assessore   regionale   per   la   cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca ed e' composto:
      a)  dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
      b)  dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato;
      c)   da   un   dirigente   esperto   in  materia  di  commercio
dell'assessorato   regionale   della   cooperazione,  del  commercio,
dell'artigianato e della pesca;
      d)  dal  direttore  regionale  dell'urbanistica  o  da  un  suo
delegato;
      e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
      f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
      g)  da  quattro  rappresentanti delle associazioni di categoria
dei  commercianti  maggiormente  rappresentative a livello regionale,
designati dalle stesse organizzazioni;
      h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
      i)  dal  presidente  del  consiglio regionale dei consumatori e
degli utenti;
      l)  da  tre  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori  del  commercio  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale;
      m)   da   un  rappresentante  dell'associazione  regionale  dei
dirigenti di aziende commerciali;
      n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
      o)    da   un   rappresentante   delle   organizzazioni   della
cooperazione.
    2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono
scelti   tra   terne  di  nominativi  proposti  dalle  organizzazioni
interessate.
    3.  L'osservatorio  regionale  per  il commercio e' convocato dal
presidente.   In   prima   convocazione,   per   la  validita'  delle
deliberazioni,  e'  necessaria  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti.  In  seconda convocazione, l'Osservatorio puo' deliberare
qualunque  sia  il  numero  dei  componenti  intervenuti.  In caso di
parita' prevale il voto del presidente.
    4.  L'osservatorio  regionale per il commercio esprime il proprio
parere,  oltre  che  nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle
questioni  per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
    5.  Ai  fini del monitoraggio delle attivita' commerciali, di cui
all'art. 5,  comma  1,  lettera  h),  entro  trenta giorni dall'avvio
dell'attivita',  i titolari delle attivita' di vendita al dettaglio o
all'ingrosso  presentano,  a  scopo  statistico e di conoscenza della
gamma  merceologica, una comunicazione all'ufficio del registro delle
imprese  della  competente  camera  di  commercio, che la iscrive nel
repertorio   delle  notizie  economiche  ed  amministrative.  Con  la
comunicazione    l'interessato    dichiara,    sotto    la    propria
responsabilita',   di   essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3,  il  settore  o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio.