Art. 7.
                        Esercizi di vicinato
    1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio
comunale  non  sottoposte  ai  limiti  di  cui  all'art. 5,  comma 2,
lettera c),  e  l'ampliamento  della superficie fino ai limiti di cui
all'art. 2,  comma 1,  lettera e), di un esercizio di vicinato di cui
al  raggruppamento  III  dell'allegato  della  presente  legge,  sono
soggetti  a  comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune
competente  per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
    2.  Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara:
      a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
      b)  di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria  e  igienico-sanitaria,  i  regolamenti  edilizi e le norme
urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
      c)  il  settore  o  i  settori  merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio.
    3.   L'apertura   di   un   esercizio   di  vicinato  di  cui  ai
raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, e' soggetta
ad  autorizzazione  rilasciata  dal comune competente per territorio,
anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1.
    4.  Il  trasferimento  di sede nelle zone del territorio comunale
non  sottoposte  ai  limiti  di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) e
l'ampliamento  della  superficie  fino  ai  limiti di cui all'art. 2,
comma  1,  lettera  e),  di  un  esercizio  di  vicinato  di  cui  ai
raggruppamenti  I  e  II  dell'allegato  della  presente  legge, sono
soggetti  a  previa  comunicazione con raccomandata postale al comune
competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
    5.  Fermi  restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi
di  vicinato  autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4
della  legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato
dei   medesimi   a  condizione  che  siano  esclusi  il  servizio  di
somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
    6.  Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione  al  comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato
esistenti,  per  una  sola  volta, fino ad una percentuale del 20 per
cento della superficie gia' occupata.