Art. 7. Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1. 4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. 6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie gia' occupata.