Art. 8. Medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, nonche' alle priorita' di cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 3. Il comune, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformita' agli obiettivi indicati all'art. 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta. 6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 11, non puo' essere negata, in caso di concentrazione di piu' esercizi, autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'art. 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'art. 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o piu' di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti. 7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie gia' occupata.