Art. 8.
                     Medie strutture di vendita
    1.  L'apertura,  il  trasferimento  di sede e l'ampliamento della
superficie  fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), di
una  media  struttura  di  vendita  sono  soggetti  ad autorizzazione
rilasciata  dal  comune competente per territorio, anche in relazione
agli  obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, nonche' alle priorita' di
cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
    2. Nella domanda l'interessato dichiara:
      a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
      b)  il  settore  o  i  settori  merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio.
    3.  Il  comune,  entro  centottanta  giorni dall'emanazione delle
disposizioni  regionali  ed  in  conformita'  agli obiettivi indicati
all'art. 5,  sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le
organizzazioni    imprenditoriali    del    commercio    maggiormente
rappresentative  a  livello  provinciale,  adotta  i  criteri  per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
    4.  Il  comune  adotta  le  norme sul procedimento concernente le
domande  relative  alle  medie  strutture  di  vendita; stabilisce il
termine,  comunque  non  superiore  ai  novanta  giorni dalla data di
ricevimento  delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte  qualora  non  venga  comunicato il provvedimento di diniego,
nonche'  tutte  le  altre  norme  atte  ad  assicurare  trasparenza e
snellezza   dell'azione   amministrativa   e   la  partecipazione  al
procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
    5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di
cui  ai  commi precedenti, l'assessore regionale per la cooperazione,
il  commercio,  l'artigianato  e la pesca, nomina in via sostitutiva,
senza previa diffida, un commissario ad acta.
    6.  Fino  all'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al comma 3
dell'art.  11,  non  puo' essere negata, in caso di concentrazione di
piu'  esercizi,  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  24 della legge 11
giugno  1971,  n.  426,  per la vendita di generi di largo e generale
consumo   ed   operanti   nello   stesso   comune,   l'autorizzazione
all'apertura  o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie
di  vendita  non  superiore  ai  limiti massimi previsti per le medie
strutture  dal  comma  1,  lettera f),  dell'art. 2. La superficie di
vendita  del  nuovo  esercizio  o di quello ampliato deve essere pari
alla  somma  dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato
dal  comma  1, lettera e), dell'art. 2, tenuto conto del numero degli
esercizi  e  dell'effettiva  superficie  di  uno  o  piu'  di  quelli
accorpati.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  comporta la revoca dei
titoli autorizzatori preesistenti.
    7.  Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione  al  comune,  gli  ampliamenti delle medie strutture di
vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20
per cento della superficie gia' occupata.