Art. 9. Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'art. 5 ed in conformita' alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 5 e alle priorita' di cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parita'. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale. 5. Il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta di governo, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie gia' occupata.