Art. 9.
                     Grandi strutture di vendita
    1.  L'apertura,  il  trasferimento  di sede e l'ampliamento della
superficie  di  una  grande  struttura  di  vendita  sono soggetti ad
autorizzazione  rilasciata  dal  comune competente per territorio nel
rispetto   della   programmazione   urbanistico-commerciale   di  cui
all'art. 5  ed  in  conformita'  alle  determinazioni  adottate dalla
conferenza di servizi di cui al comma 3.
    2. Nella domanda l'interessato dichiara:
      a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
      b)  il  settore  o  i  settori  merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio.
    3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza  di servizi, indetta dal comune competente per territorio,
salvo  quanto  diversamente  stabilito  nelle  disposizioni di cui al
comma  5,  entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da quattro
membri,  rappresentanti rispettivamente l'assessorato regionale della
cooperazione,  del  commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca, la
provincia   regionale,   il   comune   e   la   camera  di  commercio
territorialmente  competenti,  che  decide  in  base alla conformita'
dell'insediamento  ai  criteri  di programmazione di cui all'art. 5 e
alle  priorita'  di  cui al comma 2 dell'art. 11 ed ai casi di cui al
comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono
adottate  a  maggioranza  dei  componenti  entro novanta giorni dalla
convocazione;  il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  subordinato  al
parere  favorevole  del  rappresentante  della  Regione,  il cui voto
comunque prevale in caso di parita'.
    4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo
consultivo    i   rappresentanti   dei   comuni   contermini,   delle
organizzazioni  dei  consumatori,  dei lavoratori del settore e delle
imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale.
    5. Il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta
di governo, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione,
il  commercio,  l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto,
le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi
strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a
centoventi  giorni  dalla  data  di  convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte  qualora  non  venga  comunicato il provvedimento di diniego,
nonche'  tutte  le  altre  norme  atte  ad  assicurare  trasparenza e
snellezza   dell'azione   amministrativa   e   la  partecipazione  al
procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
    6.  Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice
comunicazione  al  comune  competente  per territorio gli ampliamenti
delle  grandi  strutture  esistenti,  per una sola volta, fino ad una
percentuale del 20 per cento della superficie gia' occupata.