Art. 10. Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie 1. Il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice diretta anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione. 2. Nel caso in cui piu' affittuari o piu' affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso; a questi e succedono gli affittuari o le affittuarie di singoli fondi e il diritto di prelazione tra di loro spetta a colui o colei che dimostri di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso. 3. In caso di alienazione di un maso chiuso a parenti entro il quarto grado o al coniuge e' escluso ogni diritto di prelazione a favore degli affittuari o delle affittuarie. 4. In caso di alienazione di un maso chiuso o di una parte del medesimo a persone imparentate oltre il secondo grado, i familiari che collaborano nel maso e vivono nel medesimo hanno diritto di prelazione su detti beni. Ai fini di questa disposizione si intendono come familiari il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado. L'alienante deve comunicare agli aventi diritto alla prelazione la proposta nei modi e termini di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, in caso di mancata comunicazione della proposta di alienazione, sono da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso di alienazione di un maso chiuso i confinanti o le confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione. 6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibili con essa, si applicano le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche e integrazioni, sul diritto di prelazione.