Art. 10.
    Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie
    1.  Il  diritto  di  prelazione  ai sensi dell'art. 8 della legge
26 maggio    1965,   n.   590,   e   successive   modifiche,   spetta
all'affittuario  coltivatore  diretto  o all'affittuaria coltivatrice
diretta  anche  se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso
chiuso.  L'inclusione  di  una  parte  del  maso  chiuso  in  zone di
utilizzazione   edilizia,   industriale   o   turistica  non  esclude
l'esercizio del diritto di prelazione.
    2.  Nel caso in cui piu' affittuari o piu' affittuarie dichiarino
di  voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve
essere  data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice
diretta  che  ha  in affitto la sede o la maggior parte degli stabili
del maso chiuso; a questi e succedono gli affittuari o le affittuarie
di  singoli  fondi  e  il  diritto di prelazione tra di loro spetta a
colui  o  colei  che  dimostri  di possedere i migliori requisiti per
garantire   la   conduzione   e  coltivazione  diretta  e  la  futura
sussistenza del maso.
    3.  In  caso  di alienazione di un maso chiuso a parenti entro il
quarto  grado  o  al  coniuge e' escluso ogni diritto di prelazione a
favore degli affittuari o delle affittuarie.
    4.  In  caso  di alienazione di un maso chiuso o di una parte del
medesimo  a  persone  imparentate oltre il secondo grado, i familiari
che  collaborano  nel  maso  e  vivono  nel medesimo hanno diritto di
prelazione su detti beni. Ai fini di questa disposizione si intendono
come  familiari  il  coniuge,  i parenti entro il secondo grado e gli
affini  entro  il  secondo  grado.  L'alienante  deve comunicare agli
aventi  diritto alla prelazione la proposta nei modi e termini di cui
all'art.   8  della  legge  26 maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni. Il diritto di prelazione e il diritto
di  riscatto,  in  caso  di  mancata  comunicazione della proposta di
alienazione,  sono  da  esercitarsi  nei  modi  e  nei termini di cui
all'art.   8  della  legge  26 maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
    5.  Nel  caso  di alienazione di un maso chiuso i confinanti o le
confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione.
    6.  Per  quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto
compatibili  con  essa,  si applicano le disposizioni contenute nella
legge  26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche e integrazioni,
sul diritto di prelazione.