Art. 10. Sostegno della contribuzione volontaria ai fini della costituzione della pensione del sistema obbligatorio 1. La prima domanda e' presentata entro due mesi dalla data di scadenza della prima rata, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione. 2. Le domande successive intese ad ottenere il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di anzianita' o di vecchiaia.