Art. 10.
Sostegno  della  contribuzione  volontaria ai fini della costituzione
               della pensione del sistema obbligatorio
    1.  La  prima  domanda e' presentata entro due mesi dalla data di
scadenza della prima rata, stabilita dalla cassa pensionistica che ha
autorizzato la contribuzione.
    2.  Le domande successive intese ad ottenere il contributo di cui
all'art.  4  della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive
modifiche,  sono presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello  cui  si  riferiscono  i  versamenti per la costituzione della
pensione di anzianita' o di vecchiaia.