Art. 11. Trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera 1. La domanda di erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, e' presentata all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa entro sessanta giorni dalla data di ripresa del lavoro susseguente alla sosta stagionale.