Art. 11.
Trattamento  ordinario  di  disoccupazione  a  favore  dei lavoratori
                       frontalieri in Svizzera
    1.   La  domanda  di  erogazione  del  trattamento  ordinario  di
disoccupazione  di  cui  all'art.  12 della legge regionale 25 luglio
1992,  n.  7,  e  successive  modifiche,  e'  presentata  all'ufficio
provinciale  competente  per la previdenza integrativa entro sessanta
giorni  dalla  data  di  ripresa  del  lavoro  susseguente alla sosta
stagionale.