Art. 12.
Interventi   a   sostegno   della   contribuzione  previdenziale  dei
               coltivatori diretti, mezzadri e coloni
    1.  Per  aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi
dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive
modifiche, si intendono quelle:
      a) con almeno 20 punti di svantaggio, constatati sulla base dei
criteri  per  la concessione dell'indennita' compensativa di cui alla
legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, e successive modifiche;
      b) con  non  piu' di 35 unita' di bestiame adulto e non piu' di
tre ettari di frutteto o vigneto;
      c) in  cui  il  titolare  dell'azienda  agricola e le eventuali
altre   persone   iscritte   quali   collaboratori   in   agricoltura
percepiscono  un  reddito  complessivo  lordo non superiore a lire 25
milioni, escluso il reddito prodotto dall'azienda.
    2.  I  limiti  di  cui  al  comma  1  sono riferiti alla data del
31 dicembre  dell'anno precedente a quello relativo alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
    3.   La   domanda   di  contributo  e'  presentata  dal  titolare
dell'azienda agricola.
    4.  Qualora  i  bollettini  attestanti l'avvenuto pagamento della
contribuzione previdenziale risultino intestati a titolari di azienda
deceduti,  i  richiedenti  devono  dimostrare  di esserne i legittimi
successori per ottenere il contributo.