Art. 12. Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni 1. Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, si intendono quelle: a) con almeno 20 punti di svantaggio, constatati sulla base dei criteri per la concessione dell'indennita' compensativa di cui alla legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, e successive modifiche; b) con non piu' di 35 unita' di bestiame adulto e non piu' di tre ettari di frutteto o vigneto; c) in cui il titolare dell'azienda agricola e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo non superiore a lire 25 milioni, escluso il reddito prodotto dall'azienda. 2. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello relativo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. La domanda di contributo e' presentata dal titolare dell'azienda agricola. 4. Qualora i bollettini attestanti l'avvenuto pagamento della contribuzione previdenziale risultino intestati a titolari di azienda deceduti, i richiedenti devono dimostrare di esserne i legittimi successori per ottenere il contributo.