Art. 5.
                  Autorizzazione alla realizzazione
    1.  Le  procedure  e  le  prescrizioni  di  cui all'art. 3 per il
rilascio    dell'autorizzazione    alla   costruzione,   ampliamento,
trasformazione,  trasferimento  in  altra  sede,  si  applicano  alle
strutture di seguito specificate:
      a) strutture   ambulatoriali   pubbliche,   di  istituzioni  ed
organismi a scopo non lucrativo, nonche' strutture private che, al di
fuori  di  strutture  di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di
ossigenoterapia iperbarica;
      b) centri di salute mentale;
      c) consultori   familiari   e  materno-infantili  pubblici,  di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' privati;
      d) centri   ambulatoriali   di   riabilitazione   pubblici,  di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche' privati.
    2.     L'autorizzazione     alla     costruzione,    ampliamento,
trasformazione,  trasferimento in altra sede delle restanti strutture
pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonche'
delle  strutture  private,  che  erogano  prestazioni  di  assistenza
specialistica  in regime ambulatoriale, e' rilasciata dal comune, che
provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.