Art. 6.
                    Autorizzazione all'esercizio
    1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'Art.
5,  comma  1,  e'  rilasciata dal dirigente della struttura regionale
competente.
    2.  Per  le  rimanenti  strutture  pubbliche,  di  istituzioni ed
organismi  a  scopo  non  lucrativo,  nonche'  private,  che  erogano
prestazioni  specialistiche  ambulatoriali,  ivi  comprese  quelle di
recupero  e  riabilitazione  funzionale,  di  diagnostica strumentale
compresa  la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti
all'esterno  di  strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che
non  ospedaliero,  la  funzione di autorizzazione all'esercizio e' di
competenza del comune dove insiste la struttura.
    3.  Le  strutture  di  cui  all'art.  5,  gia'  autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo
le  modalita' e i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale
di cui all'art. 10.